STATUTO ASSOCIAZIONE FERROVIE PIEMONTESI
ART. 1
Il giorno 15 marzo 2014 nella Città di Saluzzo
Piero Canobbio, Karl Kraemer, Marco Spinolo, Mariagrazia Bertolino, Michele Gatti, Gianni Rinaudo, Ferdinando Stanta, Angelo Marinoni, Stefano Sibilla, Giuseppina Stucchi , Mario Didier, Uberto De Paulis, Margherita Groppo e Irene Ciravegna, Carlo Rinaldi, Giancarlo Contratto , Massimo De Simone, Matteo Cavallera – questi ultimi presenti per loro procura verbale al socio fondatore Gianni Rinaudo
ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile costituiscono l’associazione denominata “Associazione Ferrovie Piemontesi – per una mobilità integrata eccellente”.
ART. 2
L’Associazione Ferrovie Piemontesi – A.F.P. il cui sito web di riferimento è http://www.afpiemonte.it/afp/ non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata e stabilisce la sua sede in via G. Fortunato n. 4 – 10138 TORINO ed è stata registrata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Bra il giorno 8 aprile 2014 .
ART. 3
Gli scopi dell’Associazione sono:
1)promuovere una mobilità collettiva sostenibile nell’ambito della regione Piemonte e non solo, per lo sviluppo del territorio e la qualità della vita;
2)promuovere lo sviluppo e la gestione del sistema ferroviario quale componente fondamentale della programmazione del territorio e della salvaguardia dell’ambiente
3) coadiuvare la Regione, le imprese ferroviarie e quelle del trasporto su gomma nel miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti;
4)tutelare e valorizzare il patrimonio ferroviario regionale;
5)proporre modelli e buone pratiche di mobilità e logistica;
6)riunire le istanze locali per rielaborarle a livello regionale e sovra-regionale;
7)cooperare con le associazioni di cittadini e imprese;
8)elaborare e trasmettere alla Regione proposte volte ad ottimizzare l’integrazione intermodale dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto individuando i principali nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile a completamento dei servizi ferroviari,
9)collaborare per individuare soluzioni volte al miglioramento della qualità, della accessibilità e della fruibilità del servizio ferroviario
10)interloquire con le amministrazioni pubbliche e private, per i sopraddetti scopi.
ART. 4
L’ Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale.
Le scelte dottrinali, politiche ed ideologiche dei singoli non possono costituire elemento discriminante tra gli associati.
Le modalità di funzionamento saranno disciplinati da eventuali regolamenti che, dopo la relativa approvazione da parte del Comitato Direttivo dovrà essere licenziato, solo dopo parere positivo, dall’Assemblea dei soci.
PATRIMONIO
ART. 5
Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito dai beni mobili ed immobili e all’atto della costituzione dell’Associazione è formato dalle quote versate dai soci fondatori.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
• acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo d’incremento del patrimonio,
• lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
• sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
ASSOCIATI
ART 6.
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono lo scopo.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale dell’Associazione entro il 31 settembre di ogni anno.
Le dimissioni possono essere presentate in ogni momento al Comitato Direttivo.
Resta inteso che la quota associativa versata non sarà rimborsabile.
ART 7.
Il contributo associativo è intrasmissibile , non è rivalutabile e non è rimborsabile fin tanto che dura l’Associazione. L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
ART 8.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per una mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o inconciliabili con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
ART 9.
Gli associati si impegnano all’osservanza dello Statuto e le decisioni adottate dagli organi interni ed a versare le quote sociali che servono a sostenere l’Associazione.
ART 10.
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci
– il Comitato Direttivo
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori dei Conti
ASSEMBLEA
ART 11.
Gli associati formano l’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
In caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto nonché lo scioglimento dell’Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’Assemblea si riunirà almeno una volta l’anno.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio consultivo e preventivo,
– alla nomina del Comitato Direttivo,
– alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti,
– all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato con sette giorni di anticipo a mezzo posta ordinaria (o in alternativa per chi ne faccia uso elettronica) a ciascun associato e tramite avviso sul sito web dell’Associazione . Ciascun associato ha diritto ad un voto e ha diritto alla nomina scritta, in caso di impedimento all’Assemblea, di un proprio associato che funga da delegato. Nessun associato può rappresentare per delega più di altri due associati.
AMMINISTRAZIONE
ART 12.
Il Comitato Direttivo è composto da undici persone . Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può nominare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consultivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione che potrà essere sottoposto all’Assemblea per approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera per maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax o posta elettronica.
PRESIDENTE
ART 13.
Il Presidente, ed in assenza o impedimento, il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART 14.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora lo ritenga necessario. E´ composto da tre membri , con idonea capacitá professionale , anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
BILANCIO
ART 15.
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Direttivo sottoporrà per l’approvazione all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Gli utili o gli avanzi di gestione , nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti , neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione , salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART 16.
L’Associazione si estingue: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per la altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento o nei casi di estinzione dell’Associazione , per qualunque causa, si procederà alla liquidazione mediante nomina da parte dell’Assemblea di un liquidatore; nel medesimo atto di nomina l’Assemblea delibera in ordine alla destinazione di eventuali beni residuati dalla liquidazione.
NORME TRANSITORIE E DI CHIUSURA
ART. 17
In sede di prima applicazione del presente statuto, il 14 marzo 2014, i soci fondatori dell ‘Associazione hanno votato in modo palese il seguente Comitato Direttivo, per la durata dei prossimi tre anni:
Presidente: Uberto de Paulis
Vicepresidente: Angelo Marinoni
Segretario: Gianni Rinaudo
Tesoriere: Marco Spinolo
Consiglieri: Piero Canobbio, Massimo De Simone, Stefano Sibilla, Karl Kraehmer, Mariagrazia Bertolino, Mario Didier
ART 18.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.